FERTILIZZANTI E COMPOST DA IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

I controlli analitici dei fertilizzanti e dei compost vengono eseguiti nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs n. 217 del 29/04/06 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) – applicazione del Regolamento Europeo n.2003 del 2003.


Fertilizzanti
I fertilizzanti sono una vasta gamma di prodotti sia minerali, sia organici, sia misto minerale-organico, che vengono generalmente utilizzati per favorire un ottimale sviluppo colturale.

Intesi come concimi, ammendanti, correttivi o come altre matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali, si caratterizzano per una grande eterogeneità di prodotti,  sulla base della composizione, della diversità del materiale di partenza da cui derivano, o dal tipo di utilizzo o coltura a cui sono destinati.

La complessità delle varie tipologie impedisce in questa presentazione una adeguata sintesi esplicativa, tuttavia, in ottemperanza alle norme per la disciplina dei fertilizzanti (D.Lgs n. 217/06 e REGCE 2003/03) Chelab è in grado di offrire un puntuale riscontro sia nell’inquadramento normativo, sia nel controllo di conformità alla sopraccitata normativa, sia nell’analisi della composizione del fertilizzante, in macro e micro elementi caratterizzanti, o anche nel semplice controllo di quanto dichiarato in etichetta. L’assistenza tecnica ambientale è a disposizione per aiutare a risolvere qualsiasi problema a riguardo.


Fanghi per spargimento in agricoltura
Se il fertilizzante in questione è un fango già stabilizzato proveniente da un impianto di depurazione biologico, tale fango deve essere conforme a quanto riportato del D.L.gs. n. 99 del 27/01/92.


Ammendanti e Compost

Nel caso in cui il compost sia costituito da residui organici selezionati riutilizzabili per la produzione di fertilizzanti o da fanghi da impianti di depurazione non ancora stabilizzati, i controlli analitici devono essere eseguiti secondo quanto riportato nel D.M. 05/02/98 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) - così come modificato dal D.M. 186/06  e nel rispetto della delle varie deliberazioni regionali attualmente in vigore. Una volta in uscita dall'impianto di compostaggio, oltre al rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n. 217/06, nel D.M. del 05/02/98 e s.m.i e nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84 (Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti) si deve verificare la conformità di quanto riportato nelle Deliberazioni regionali nel caso in cui ci sia rilevanza. Per la regione Veneto il riferimento normativo è il DGRV 568/05.
Per la produzione di compost con marchio CE vengono eseguite analisi ai sensi del Regolamento CE n. 2003 del 13/10/2003 (Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi).

 

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