Terreni agricoli, fertilizzanti e compost

TERRENI AGRICOLI
I prelievi e le analisi su terreni ad uso agricolo vengono eseguiti ai sensi di quanto citato nel D.M. 13/09/99 (Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo) sia per definire le caratteristiche agronomiche del suolo (ricerca di macro e micro inquinanti), sia per stabilire l’eventuale capacità del terreno a ricevere fanghi da impianti di depurazione o di altro tipo, riutilizzabili ai fini agronomici. Per l’ottenimento di quest’ultimo obiettivo il terreno in esame deve rispettare quanto riportato nel D.Lgs n. 99 del 27/01/92 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e nelle varie deliberazioni regionali attualmente in vigore.

FERTILIZZANTI E COMPOST DA IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO
I controlli analitici dei fertilizzanti e dei compost vengono eseguiti nel rispetto di quanto indicato dalla Legge n. 748 del 19/10/84 (Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti) e successive modifiche e integrazioni.
Se il fertilizzante in questione è un fango già stabilizzato proveniente da un impianto di depurazione biologico, tale fango deve essere conforme a quanto riportato nel D.Lgs. n. 99 del 27/01/92.
Nel caso in cui il compost sia costituito da residui organici selezionati riutilizzabili per la produzione di fertilizzanti o da fanghi da impianti di depurazione non ancora stabilizzati, i controlli analitici devono essere eseguiti secondo quanto riportato nel D.M. 05/02/98 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e nel rispetto della delle varie deliberazioni regionali attualmente in vigore. Una volta in uscita dall’impianto di compostaggio, oltre al rispetto di quanto indicato nella Legge n. 748/84, nel D.M. del 05/02/98 e nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84 (Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti) si deve verificare la conformità di quanto riportato nelle Deliberazioni regionali nel caso in cui ci sia rilevanza.
Per la produzione di compost con marchio CE vengono eseguite analisi ai sensi del Regolamento CE n. 2003 del 13/10/2003 (Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi).

VEGETALI IN GENERE
In alcune circostanze può essere necessario eseguire il controllo analitico di parti vegetali (come ad esempio analisi fogliari) per capire il grado di assorbimento degli elementi nutritivi o delle eventuali sostanze tossiche assimilate dalla pianta.

 

PER INFORMAZIONI TECNICHE O COMMERCIALI -

Contatti
  • CHELAB SRL
  • via Fratta, 25
  • 31023 Resana (TV) Italy
 

Copyright © 2011 Chelab srl - P.IVA 01500900269 - All rights reserved.